Gli adeguati assetti imposti dal Codice della Crisi
Il 15 Luglio 2022 sono entrati in vigore i nuovi obblighi imposti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
L’obiettivo di rendere centrale l’approccio preventivo alla gestione da parte dell’imprenditore rispetto a quello meramente consuntivo ha trovato espressione nell’entrata in vigore del novellato art. 2086 c.c. nell’ormai lontano marzo 2019, momento di entrata in vigore di una parte del CCII. Il secondo comma di questo articolo, prevedendo il dovere dell’imprenditore societario e collettivo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, vuole (giustamente) favorire la tempestiva emersione della crisi al fine di una sua più facile gestione e soluzione.
È pertanto chiesto agli imprenditori di provocare un upgrade nelle modalità con le quali fare gestione, un’evoluzione che non può prescindere da un cambio di paradigma e da un incremento della cultura d’impresa. Questo miglioramento, anche alla luce dell’immobilismo verificatosi dal marzo 2019 ad oggi, appare difficilmente compatibile con le caratteristiche delle nostre imprese, con il tempo (di fatto finito) a loro disposizione per raggiungerlo e con il contesto generale nel quale le stesse si trovano ad operare.
In particolare, il nuovo art. 3 del Codice della Crisi, rubricato in “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”, oltre a richiamare l’obbligo dell’imprenditore individuale e collettivo di adottare, rispettivamente, misure idonee e un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., prevede che, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, tali misure debbano consentire di:
- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.
A parte l’alternatività dello squilibrio di carattere patrimoniale “o” (e non “e”) economico-finanziario di cui alla lettera a), che sarebbe meritevole quantomeno di un approfondimento di natura interpretativa, i contenuti realmente critici sono quelli di cui ai due successivi punti (lett. b) e c)).
Verifica della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità
La verifica della sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (lett b)) può presentare ragionevoli elementi di difficoltà relativamente la sua applicabilità operativa.
Una certa avversione alla comprensione dei contenuti e dell’utilità che possono derivare dalla previsione di un applicato sistema di pianificazione, programmazione e controllo da parte della maggioranza degli imprenditori renderà gli stessi non in grado di cimentarsi nella produzione delle informazioni richieste. Il necessario “cambio di marcia” non potrà avvenire nella naturale modalità, rappresentata dalla previsione di un definito e temporalmente pianificato percorso di crescita (in primis culturale), ma per il tramite di un immediato, quanto improbabile, upgrade qualitativo del sistema informativo aziendale.
Considerato che il legislatore, correttamente, chiede di dedicare particolare attenzione all’analisi dei rischi aziendali, e conseguenti impatti, non può non essere rilevato quello che deriva dalla reale (in)capacità di produrre queste informazioni. Il rispetto di quanto richiesto, ovvero di verificare, in qualsiasi momento, la sostenibilità dell’indebitamento per almeno i dodici mesi successivi (di fatto un budget di tesoreria rolling a dodici mesi), non può che prevedere, oltre che la tempestiva rilevazione dei fatti di gestione (necessaria alla produzione di aggiornati dati consuntivi), la presenza del budget d’esercizio (in grado di fornire informazioni fino alla fine dell’anno) e la capacità di produrre le informazioni prospettiche relative al periodo successivo a quello di budget, fino al raggiungimento del termine di (almeno) i dodici mesi successivi. Ad esempio, nel mese di luglio l’impresa dovrà essere in grado di elaborare proiezioni relative all’andamento dei flussi di cassa fino allo stesso periodo dell’anno successivo.
Quante imprese saranno realmente in grado di fare tutto ciò?
Verifica dei segnali di cui all'art. 3 co 4 CCII (debiti scaduti)
Le misure idonee e l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato devono poi essere in grado di rilevare i segnali di cui al comma 4 dello stesso art. 3, tra i quali appare rilevante il riferimento della lettera d), ovvero l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, c. 1, in particolare quella riconducibile al debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate scaduto e non versato relativo all‘IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000.
Nessuna modifica in sede di conversione è intervenuta nel rivedere questo rimporto che, ragionevolmente, obbliga l’Agenzia delle Entrate ad effettuare una segnalazione per consentire all’imprenditore di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario, che potrebbero determinare una situazione di crisi dell’impresa, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l’attivazione della procedura di composizione negoziata disciplinata dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
Di difficile comprensione, e pertanto meritevole quantomeno di approfondimenti interpretativi, appare poi la riconducibilità della previsione della tempestiva emersione della crisi d’impresa alla capacità di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. In particolare, non risulta di facile comprensione il motivo per il quale strumenti pensati nell’ambito di uno specifico strumento giuridico (la composizione negoziata) debbano essere oggi attratti e resi centrali nel Codice, ma soprattutto fatti rientrare nell’articolo nel quale si tratta di adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
La prima versione del Codice della crisi prevedeva, al suo art. 13, specifici indicatori, arricchiti dagli indici previsti dal CN, da utilizzare per la tempestiva emersione della crisi. Questi indici e indicatori andavano ad aggiungersi a quelli previsti da modelli predittivi di situazioni di insolvenza internazionalmente riconosciuti ed applicati da anni (vedi Z-Score di Altman, PMI Z-Score, EM-Score, ecc.). Qual è la reale utilità derivante dal prevedere un ulteriore, e nuovo, elemento da attenzionare da parte delle imprese ai fini della valutazione del proprio stato di salute (o di crisi)? Il tutto considerando che la configurazione di questi strumenti, posta in relazione alle informazioni da produrre per alimentarli, in alcuni casi di non immediata e facile esposizione, rischiano di rappresentare elementi che graveranno ulteriormente su sistemi amministrativi e contabili, in molti casi non strutturati, senza che a tale sforzo corrisponda un’effettiva utilità in termini di sostanziale upgrade informativo.
Cosa riusciranno a fare gli imprenditori?
Di fronte a una probabile (forse evidente) sottostima nel prevedere gli effetti derivanti da norme che presuppongono profondi e veloci cambiamenti nei comportamenti delle imprese, in larga parte di modestissime dimensioni, non può che essere contrapposta la veloce reazione degli imprenditori, chiamati a diventare bellissimi ”Principi”, adeguatamente organizzati, partendo da uno stato attuale in cui assomigliano a tanti ranocchi in cerca di una Principessa disposta a baciarli.
Di fronte a una probabile (forse evidente) sottostima nel prevedere gli effetti derivanti da norme che presuppongono profondi e veloci cambiamenti nei comportamenti delle imprese, in larga parte di modestissime dimensioni, non può che essere contrapposta la veloce reazione degli imprenditori, chiamati a diventare bellissimi ”Principi”, adeguatamente organizzati, partendo da uno stato attuale in cui assomigliano a tanti ranocchi in cerca di una Principessa disposta a baciarli.
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