Rif. D.L. 52 del 22 aprile 2021 convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021
Rif. DPCM del 12 Ottobre 2021
Domande frequenti
Oltre all’APP Verifica C19, con quali altri strumenti è possibile verificare il Green Pass?
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
Il registro dei controlli effettuati è obbligatorio?
Non è comunque l’unico strumento che dimostra l’avvenuto controllo. Secondo l’articolo 5 del DL 127 del 21.09.2021 i datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Un’azienda quindi, al posto del registro, potrebbe decidere di utilizzare altri mezzi come prova di avvenuto controllo. Potrebbe ad esempio far compilare al verificatore un verbale giornaliero che riporta l’elenco i soggetti controllati.
Quando va utilizzato il registro dei controlli?
In caso di controllo all’ingresso in forma massiva, il registro non svolge alcuna funzione utile perché appunto vengono verificate tutte le persone entranti. L’unica cosa da attenzionare è la “procedura / comunicazione dell’azienda”: deve essere dichiarato che il controllo viene fatto all’ingresso in forma massiva e riguarda qualsiasi persona si presenti in azienda.
In caso di controlli a campione (verifica effettuata su almeno il 20% dei presenti in azienda con un criterio di rotazione) il registro può essere uno strumento utile per dimostrare di aver effettuato il controllo. Nel registro deve essere riportato il minor numero di informazioni possibili: data della verifica – nome e cognome del soggetto verificato. Ovviamente la modalità di verifica deve essere dichiarata nel protocollo interno specificando che il registro è legato al controllo a campione.
Nel registro dei controlli va inserito l'esito della verifica del Green Pass?
È sconsigliato annotare l’esito della verifica del Green Pass. La normativa non è chiara ma la verifica del Green Pass, dal punto di vista del trattamento dei dati personali, sembra essere paragonabile alla verifica della temperatura corporea: viene accertata la condizione necessaria per accedere ai locali tramite la rilevazione di un dato sensibile ma questo non viene annotato.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non effettua le verifiche del Green Pass?
Green Pass non valido ALL'INGRESSO dei locali. Il verificatore cosa deve fare?
- ad avvisare il legale rappresentante;
- a documentare il fatto;
- a far allontanare il soggetto verificato.
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Green Pass non valido ALL'INTERNO dei locali. Il verificatore cosa deve fare?
- ad avvisare il legale rappresentante;
- a documentare il fatto;
- a far allontanare il soggetto verificato.
Il legale rappresentante dovrà quindi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
Quali sono i soggetti che possono svolgere i controlli presso le aziende?
Il green pass rilasciato dopo effettuazione di tampone, deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
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